Risponde l'Avv. Erica Romani
1) Dipende dal regime di patrimonialità scelto dai coniugi, se hanno un regime a patrimonialità separata la divisione si farà 1/4 alla moglie, 1/4 al figlio, 1/4 al secondo figlio 1/4 al terzo figlio; se hanno scelto la comunione dei beni: la casa di abitazione dei coniugi ( se di proprietà) alla moglie al 100%, il patrimonio restante 1/2 alla moglie ed il restante 1/2 diviso a metà tra i tre figli.
2) si o in beni o in denaro ( equivalente in denaro dei beni se si tratta di beni indivisibili)
3) Se partiamo dal presupposto che "regalare" sia da intendere come"donazione" si, ma alla morte della madre opera la collazione *** (il figlio deve restituire alla massa ereditaria il bene che gli è stato donato in vita dal defunto, in maniera tale da dividerlo con gli altri coeredi), se lo intendiamo come "godimento di un bene" può e nulla è dovuto, non uscendo la proprietà dalla patrimonialità della madre vi sarò regolare divisione proquota tra gli eredi al momento della morte, se intendiamo "vendita" può e l'immobile rimane al figlio acquirente essendo entrato nel patrimonio della madre il corrispettivo in denaro.
4) rimane la possibilità del testamento, olografo o per atto pubblico, con cui tali frazionamenti sono modificati dalla volontà del testatore
***La Collazione nel diritto internazionale
Codice civile svizzero
Libro terzo: Del diritto successorio
Parte seconda: Della devoluzione dell’eredità
Titolo diciassettesimo: Della divisione dell’eredità
Capo terzo: Della collazione
Art. 629 C. Modalità / II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
Art. 631 D. Spese di educazione
Art. 630
III. Computo della collazione
1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.
Codice Civile Italiano
Libro II
Titolo IV
Capo Secondo
Delle Successioni
Della divisione
Della Collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione(1).
I figli legittimi (231) e naturali (250) e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione (565) devono conferire (1113) ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione (769) direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (535; disp. att. 1352).
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
(1) Art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell’adozione e affidamento dei minori.
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge.
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore (783) fatte al coniuge.
Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede.
Donazioni a coniugi. L’erede non è tenuto a conferire le donazioni (769) fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni (769) sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all’ascendente dell’erede.
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente (544), anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo (519).
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie.
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore (1920, 19232) o per pagare i loro debiti.
Art. 742. Spese non soggette a collazione.
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione (147) e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (741, 809).
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (780, 809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 (147, 809).
Art. 743. Società contratta con l’erede.
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società (2247) contratta senza frode (765, 1344) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2247, 2704).
Art. 744. Perimento della cosa donata.
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Art. 745. Frutti e interessi.
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746. Collazione d’immobili.
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione (747), a scelta di chi conferisce (2645).
Se l’immobile è stato alienato o ipotecato (2808), la collazione si fa soltanto con l’imputazione.
Art. 747. Collazione per imputazione.
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile (746) al tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).
Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (1150).
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura (746) può ritenerne il possesso (975, 1150) sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato.
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.
Art. 750. Collazione di mobili.
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione (747), sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell’aperta successione.
Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano (996), il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali (14742), si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).
Art. 751. Collazione del danaro.
La collazione del danaro (1277) donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione (456).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote (725, 812).
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725. Prelevamenti.
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (11134).
812. Distinzione dei beni.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua(1), gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (c.p.c. 15, 555).
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (819, 1325, 1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (1156; c.p.c. 14, 513).
(1) L. 5 gennaio 1994, n. 36, disciplina delle risorse idriche, l. 5 gennaio 1994, n. 37, norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche: d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in recepimento di direttive.
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