In questa sezione si trovano le risposte alle richieste inoltrate da voi per mezzo del modulo apposito.


Quesito inviato il 4 giugno 2003. Argomento: EREDITA'


Famiglia composta da padre madre e tre figli.
1 - Il padre muore: come vene divisa l'eredità?
2 - Uno dei figli vuole la sua parte subito. Gli altri eredi sono obbligati a dargliela?
3 - Può la madre in vita regalare la casa ad uno dei figli?

Risponde l'Avv. Erica Romani

1) Dipende dal regime di patrimonialità scelto dai coniugi, se hanno un regime a patrimonialità separata la divisione si farà 1/4 alla moglie, 1/4 al figlio, 1/4 al secondo figlio 1/4 al terzo figlio; se hanno scelto la comunione dei beni: la casa di abitazione dei coniugi ( se di proprietà) alla moglie al 100%, il patrimonio restante 1/2 alla moglie ed il restante 1/2 diviso a metà tra i tre figli.

2) si o in beni o in denaro ( equivalente in denaro dei beni se si tratta di beni indivisibili)

3) Se partiamo dal presupposto che "regalare" sia da intendere come"donazione" si, ma alla morte della madre opera la collazione *** (il figlio deve restituire alla massa ereditaria il bene che gli è stato donato in vita dal defunto, in maniera tale da dividerlo con gli altri coeredi), se lo intendiamo come "godimento di un bene" può e nulla è dovuto, non uscendo la proprietà dalla patrimonialità della madre vi sarò regolare divisione proquota tra gli eredi al momento della morte, se intendiamo "vendita" può e l'immobile rimane al figlio acquirente essendo entrato nel patrimonio della madre il corrispettivo in denaro.

4) rimane la possibilità del testamento, olografo o per atto pubblico, con cui tali frazionamenti sono modificati dalla volontà del testatore

***La Collazione nel diritto internazionale

Codice civile svizzero
Libro terzo: Del diritto successorio
Parte seconda: Della devoluzione dell’eredità
Titolo diciassettesimo: Della divisione dell’eredità
Capo terzo: Della collazione
Art. 629 C. Modalità / II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
Art. 631 D. Spese di educazione

Art. 630

III. Computo della collazione

1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.

2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.

Codice Civile Italiano

Libro II

Titolo IV

Capo Secondo

Delle Successioni

Della divisione

Della Collazione


Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione(1).

I figli legittimi (231) e naturali (250) e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione (565) devono conferire (1113) ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione (769) direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (535; disp. att. 1352).

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).

(1) Art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell’adozione e affidamento dei minori.

Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge.

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore (783) fatte al coniuge.

Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede.

Donazioni a coniugi. L’erede non è tenuto a conferire le donazioni (769) fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni (769) sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 740 Donazioni fatte all’ascendente dell’erede. Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente (544), anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo (519).

Art. 741 Collazione di assegnazioni varie. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore (1920, 19232) o per pagare i loro debiti.

Art. 742. Spese non soggette a collazione. Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione (147) e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (741, 809).

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (780, 809).

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 (147, 809).

Art. 743. Società contratta con l’erede.

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società (2247) contratta senza frode (765, 1344) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2247, 2704).

Art. 744. Perimento della cosa donata.

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).

Art. 745. Frutti e interessi.

I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).

Art. 746. Collazione d’immobili.

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione (747), a scelta di chi conferisce (2645).

Se l’immobile è stato alienato o ipotecato (2808), la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

Art. 747. Collazione per imputazione.

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile (746) al tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).

Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione (456, 1150).

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (1150).

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura (746) può ritenerne il possesso (975, 1150) sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).

Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato.

Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.

Art. 750. Collazione di mobili.

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione (747), sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano (996), il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali (14742), si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione (456; disp. att. 135).

Art. 751. Collazione del danaro.

La collazione del danaro (1277) donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione (456).

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote (725, 812).

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725. Prelevamenti.

Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (11134).

812. Distinzione dei beni.

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua(1), gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (c.p.c. 15, 555).

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (819, 1325, 1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (1156; c.p.c. 14, 513).

(1) L. 5 gennaio 1994, n. 36, disciplina delle risorse idriche, l. 5 gennaio 1994, n. 37, norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche: d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in recepimento di direttive.


Quesito inviato il 26. 08. 03.

Argomento: FUTURA EREDITA':LIQUIDAZIONE.



Mio padre è proprietario di due abitazioni. Siamo in tre fratelli, tutti sposati. Cinque anni fa mio fratello ha acquistato un'abitazione con la moglie. Il mutuo della suddetta abitazione lo sta pagando mio padre. Ha pensato in tal modo di liquidare prima la parte che in futuro spetterà a mio fratello. Che tipo di documento dovremmo fare per regolarizzare la cosa per iscritto?

Risponde l'Avv. Erica Romani

Per regolarizzare la posizione di Suo fratello sarebbe opportuno per Voi fare una scrittura privata, che sottoscriverete tutti ( sia i fratelli che il genitore /i ) in base alla quale stabilirete di comune accordo che :

1) il pagamento da parte del genitore del mutuo per l’acquisto della casa del fratello Caio vale a “liquidazione” della futura parte di eredità spettante allo stesso

2) al momento della divisione ereditaria nessun diritto vanterà il fratello Caio

3) nessun diritto di rivalsa spetta al fratelli Sempronio e Tizio sulla cifra liquidata in tal modo al fratello Caio, spettando agli stessi unicamente la divisione del patrimonio rimasto.

Detta scrittura privata sarà redatta in 4 copie e tutte sottoscritte in originale una per ogni fratello + una al genitore ( se sono 2 genitori in divisione dei beni 2 copie ).

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Quesito inviato il 16. 09. 03.

Argomento: FUTURA EREDITA':SUDDIVISIONE.



Famiglia composta da coniugi in regime di comunione dei beni. In caso di scomparsa di un coniuge come e con chi viene divisa l'eredita'? (Casa di proprieta' in comunione e titoli di stato e liquidi sul cc.) .
Esistono 3 fratelli ed un genitore per ramo.

Risponde l'Avv. Erica Romani

Dispone il codice Civile, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975,

-582. Concorso del Coniuge con ascendenti legittimi,fratelli e sorelle. (1) - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'[544].

-583. Successione del solo coniuge. (1) - In mancanza di figli legittimi [231 ss.] o naturali [250 ss., 269 ss.],di ascendenti, di sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.

Per quanto disposto potremmo dire che il coniuge supersite, in mancanza di figli, ed ascendenti, è erede per il 100% dell'eredita', in presenza di tali figure, legittimate per legge a ricevere parte dell'eredita', la quota ereditaria si dividera' nel seguente modo:

2/3 al coniuge + 1/3 suddiviso tra tutti i restanti legittimati.


Quesito inviato il 12. 10. 03.

Argomento: EREDITA':IMMOBILE, SUDDIVISIONE SPESE.



Io e mio fratello, dopo la morte di ns/padre abbiamo ereditato al 50% ciascuno un immobile a proprietà indivisa. Da 14 anni vivo con mia moglie proprio nel citato immobile per poter assistere mio padre anziano ed ammalato. La casa era in condizioni pietose e nel corso degli anni ha subito diversi interventi di ristrutturazione che ne hanno elevato il valore commerciale. A tali spese ho contribuito con mio padre, mentre mio fratello non ha messo una lira. Questo anche perchè io non pagavo nessun affitto mentre lui sì. Le imprese che hanno eseguito i lavori hanno emesso le fatture intestandole a mio padre però il denaro per pagarle è uscito da due conti bancari: uno di mio padre cointestato con il sottoscritto, l'altro mio e di mia moglie. Inoltre le spese di mantenimento di mio padre, titolare di un solo reddito pensionistico accreditato in conto, sono state considerate all'interno delle spese generali della famiglia senza distinzioni. Detto ciò come ed in che misura posso pretendere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa nei confronti del coerede che reclama la metà esatta del valore commerciale dell'immobile? Grazie

Risponde l'Avv. Erica Romani

Riepilogando la situazione: l’eredità al 50% per ogni fratello è ottenuta in seguito alla morte del de cuius, Vs padre, su un immobile a proprietà indivisa nel quale avete abitato Lei, Sua moglie + padre
L’eredità è al 50%, seguente alla morte di Vs padre, che, quindi avete assistito Lei e sua moglie, per 14 anni nella casa de quo, prima di divenire eredi di tal guisa che il fratello non potrebbe vantare alcun diritto di rimborso per eventuali canoni di locazione visto che il proprietario Vi aveva concesso ( come suo diritto) godimento in comodato gratuito dell’immobile.
Ciò che è da specificare : le spese sostenute da Lei + sua moglie ( documentabili con ricerca storica sui movimenti dei Vostro c/c bancari) erano sostenute al posto dei canoni di locazione per accordo con Vs padre?
Ponendo che così non sia, tale che, nessun canone fosse concordato, e che abbiate corrisposto tali cifre per “bontà d’animo” il metodo utilizzato di stima è il seguente: il perito valuta il valore aggiunto dalle varie ristrutturazioni ( valore delle ristrutturazioni ora, al momento della sucessione), il valore stabilito viene diviso al 50% fra lei e suo padre ( o nella minore o maggiore percentuale con la quale avete contribuito alle spese, per semplicità di spiegazione e calcolo fingeremo 50%) La cifra che deve esserVi rimborsata dal fratello è la ulteriore metà della Vostra metà.
L’esempio potrebbe essere il seguente: valore 100, di cui 50 spesi dal patrimonio del padre e che quindi hanno accresciuto il valore dell’immobile poi diviso tra voi al 50% ( di tal valore nulla suo fratello le deve poiché anche Lei riceve di questa parte il 25%, 50 dal patrimonio della famiglia del fratello rimasto in casa ( somma che il realtà sarebbe stata fin dall’origine da suddividere tra i due fratelli e della quale suo fratello le deve la metà) . Quindi 50 messi dal padre, dei 50 messi da Lei di cui 25 li deve Suo fratello.
In tal modo entrambi avrete veramente il 50% del valore di cui 25% ciascuno per cresciuto valore pagato da Vostro padre con il suo patrimonio + 25% per la Vostra percentuale di valore aggiunto.

Quesito inviato il 14.02.04.

Argomento: FUTURA EREDITA' E SCRITTURA PRIVATA.



E' possibile con una scrittura privata liquidare una futura eredità? Grazie

Risponde l'Avv. Erica Romani

Risp.: certo che sì, anche se , tuttavia, tutto dipende da come viene redatta questa scrittura privata. Se redatta completa e con espressa rinuncia per diritto futuro nulla quaestio, se redatta con qualche dimenticanza o troppa buona fede ... potrebbe ( non è detto) essere impugnata dai futuri eredi.


Quesito inviato il 20.02.04.

Argomento: EREDITA' E COLLAZIONE.



Mio marito è deceduto. In vita aveva donato un immobile di sua proprietà alla mamma. Questo immobile entra a far parte della "collazione" ? Grazie

Risponde l'Avv. Erica Romani

Risp.: Sommariamente, date le scarse informazioni, ritengo che tale immobile donato alla madre, presumo superstite alla scomparsa del figlio, non possa entrare nella collazione anche perchè la madre non è erede necessario ( presupposto indispensabile per aversi collazione) ; se tutto indistintamente vi entrasse a far parte gli atti che taluno compie in vita verrebbero sempre "rivisti" in caso di morte.


Quesito inviato il 11.08.2008.

Argomento: DIRITTO AL REFERTO - IL REFERTO NEL DIRITTO.


Sono un tecnico di laboratorio biomedico e lavoro presso il laboratorio di patologia clinica di un ospedale.

L’organico è formato da n.  3 Tecnici, + 1 dirigente medico ed 1 dirigente biologo. Vorrei porre tre quesiti:

1.  - quanti tecnici occorrono per poter garantire il doppio turno di lavoro ( dalle ore 8 alle 14 e dalla 14 alle 20) ?

2. -  e' necessaria la presenza del Dirigente Medico o di un Biologo?

3. - possiamo consegnare gli esami effettuati senza il controllo e la firma del responsabile (Dirigente Medico o Biologo)?

Risponde m.v.

 

1)     Una precisa risposta al primo punto è un po’ difficoltosa in quanto non ci risultano essere mai stati stabiliti dei precisi parametri cui fare riferimento, inoltre le piante organiche tengono conto dei cosiddetti  “Carichi di Lavoro” che ogni Azienda / Regione applica con propri criteri.

 

2)     La presenza del “ Medico Laureato e/o Biologo” all’interno del proprio servizio è sicuramente dettata  dai compiti propri che egli deve svolgere nell’ambito delle inderogabili funzioni del suo profilo istituzionale.

 

3)     Ci viene chiesto se il Tecnico possa consegnare gli esami senza la firma del Dirigente Medico e/o comunque della persona preposta per legge.

Il DECRETO PRESIDENZIALE del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, vari Tribunali Amministrativi Regionali  (T.A.R.), il Tribunale di Torino, il Tribunale di Pordenone, nonché alcuni Pareri Legali oltre al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 10/02/1984 rappresentano una innegabile  linea costante , a sostegno della tesi che il “Referto Clinico” debba essere firmato dal Medico e non possa essere firmato il giorno successivo al suo rientro in servizio.

Sulla responsabilità del Tecnico di Laboratorio nella consegna del referto in reperibilità vedasi anche TAR.Lombardia - sent.n. 685/98 dd.8/7/98.

 

La documentazione  sopra riportata è quasi tutta reperibile all’interno del nostro sito nella sezione :   “ Sanità > Approfondimenti”,

DIRITTO AL REFERTO-IL REFERTO NEL DIRITTO